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C.M. 29/03/2002a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il Comune b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare; La documentazione dovrà pervenire all'ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'accordo od unica rata, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. L'esame e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandati al funzionario responsabile. (Omissis). 1. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate per l'anno 2002 in questo Comune nelle seguenti misure: 7 per mille per le abilitazioni sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono esclusi (e pertanto si applica l'aliquota del 5 per mille) i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti entro il secondo grado; 5 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, per le ragioni esposte in premessa, la detrazione per abitazione principale in L. 240.000 (euro 123,95); 3. (omissis). 4. (omissis). (Omissis). Il Comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 4 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) di approvare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I. nella seguente misura: A) aliquota base per abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantine ecc., per non più di due ai sensi art. 2, comma 2, reg. I.C.I. 4 per mille ad esclusione di quanto stabilito alla seguente lett. B); B) aliquota per abitazioni non locate, cioè tenute o rimaste sfitte, indipendentemente dal fatto di essere prima o seconda abitazione 7 per mille; C) aliquota per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati al punto A) e B): 5 per mille; E) È considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o case di cura a seguito di ricovero permanente; D) detrazione per abitazione principale occupata: euro 110. (Omissis). Il Comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle ali quote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura del 5,3 per mille. (Omissis). Il Comune di BRENNERO (BRENNER) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo Comune in misura del 5 per mille; di ridurre l'aliquota in favore del titolare di un'abitazione principale al 4 per mille; di determinare l'aliquota per le abitazioni diverse dall'abitazione principale (secondarie) in misura del 6 per mille; di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in maniera uniforme con euro 225. (Omissis). Il Comune di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 10 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). B. di confermare per l'anno 2002 le aliquote I.C.I., in vigore nell'anno nelll'anno 2001, per come appresso specificato: 1. 4,5 per mille per la prima casa di abitazione; 2. 6 per mille per le seconde case date in fitto; 3. 6,5 per mille per le seconde case non in fitto; C. di confermare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge n. 873/1993, la detrazione d'imposta sulla prima casa, mantenendola, cosÌ come per il 2001, a L. 300.000 per alcune categorie di contribuenti, e precisamente: pensionati: 1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2002. Nel caso in cui l'appartamento È abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare; 2) avere compiuto il 60o anno di età alla data del 1 gennaio 2002; 3) 13.000.000 annui lordi per ogni componente superiore a 6; sia nel caso di cui al punto A (pensionati) che in quello di cui alla lettera B (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 È subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare; disoccupati: 1) che alla data del 1 gennaio 2002 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; 2) i non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o della indennità di mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, al 1 gennaio 2002 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2001; @rien4:i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale mobilità da oltre sei mesi; Le condizioni suddette devono essere documentate dai competenti organismi.3) di determinare i seguenti criteri applicativi: il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: le complete generalità con codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000. La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'ente, entro il mese di maggio 2002 all'ufficio tributi del Comune di Briatico, ufficio I.C.I. I contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini suddetti, potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2002, già tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.lgs. n. 504/1992. (Omissis) . Il Comune di BRISIGHELLA (provincia di Ravenna) ha adottato, il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis) . 1. di stabilire, per l'anno 2002, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: aliquote per abitazione principale: 5 per mille; aliquota ordinaria: 5,5 per mille; aliquota differenziata: 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze; sono soggetti alla maggiore aliquota sia gli "alloggi non locati" che le "residenze secondarie" individuati dall'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate nonchÈ quelle sfitte realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici; aliquota agevolata: 2 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000. (Omissis). Il Comune di BRUNATE (provincia di Como) ha adottato, il 12 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). a) abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille con detrazione di euro 155 b) immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati) 5 per mille c) tutte le abitazioni che non siano abitazione principale 5,3 per mille. (Omissis). 1. di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura unica del 5,5 per mille, con l'eccezione degli alloggi non locati da almeno due anni per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille. (Omissis). 1. di elevare a euro 250 per l'anno 2002 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti essere percettore di pensione sociale minima e/o di pensioni di invalidità civile in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggore detrazione; inoltre il nucleo famigliare del soggetto passivo non deve disporre di altri redditi che cumulati ai primi superino l'importo della pensione sociale minima che viene comunicato annualmente dalla Regione Lombardia; 2. di elevare a euro 250 per l'anno 2002 la detrazione pe l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1 maggio 2001 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almeno quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unità immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a euro 517; inoltre il reddito nel nucleo famigliare del titolare dell'unità immobiliare non deve superare: gli e 7.747 cosÌ come documentato dalla rispettiva dichiarazione dei redditi. (Omissis). Il Comune di BUJA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le seguenti aliquote per l'I.C.I.: 1a abitazione 4,8 per mille; 2a abitazione 6 per mille; altri fabbricati 4,8 per mille. (Omissis) . Il Comune di CARDEZONE (provincia di Trento) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). 2. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ordinaria al 5 per mille. 3. di fissare, per l'anno 2002, l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per: l'abitazione principale dei soggetti residenti e che dimorano abitualmente nell'immobile posseduto, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento o da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle); gli immobili adibiti ad attività produttive in genere (artigianali, industriali, commerciali, di servizio ecc.); gli immobili destinati di fatto a stalla e/o fienile. 5. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 ed applicando la stessa anche ad immobili utilizzati, quale dimora abituale, da parenti del proprietario o del titolare di altro diritto di godimento, in linea retta di primo grado (padre, madre e figli) e in linea collaterale di secondo grado (fratelli e sorelle). 6. di considerare quale parte integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritta in catasto il garage, box e posto auto, una soffitta e una cantina, purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. 7. di non accertare il maggior valore delle aree fabbricabili, nei casi in cui l'imposta dovuta sia versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegata tabella, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che potrà annualmente essere aggiornata, fermo restando comunque che il valore delle stesse È quello venale in Comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 504 di data 30 dicembre 1992. (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di determinare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in euro 125. (Omissis). Il Comune di CALDOGNO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, confermate per l'anno 2001 con propria deliberazione n. 87 del 1 dicembre 2000, come più sotto riportate e di determinare in euro 180 le detrazioni per abitazione principale con le motivazioni nelle premesse indicate: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per l'abitazione principale 6 per mille; aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille; aliquota fabbricati adibiti ad uso residenziale risulti liberi o sfitti 7 per mille; detrazione per abitazione principale euro 180. (Omissis). Il Comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
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